Art. 7

Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote

In vigore dal 1 lug 2010
Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote 1.   Gli Stati membri assicurano che l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente forniscano le informazioni a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE ai detentori di quote su carta o su un altro supporto durevole. 2.   Quando le informazioni debbono essere fornite a tutti i detentori di quote o a taluni di essi utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a) la trasmissione delle informazioni deve essere appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra il detentore di quote e l’OICVM oggetto di fusione o l’OICVM ricevente o, laddove rilevante, la rispettiva società di gestione; b) il detentore di quote al quale devono essere fornite le informazioni, quando gli viene offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole sceglie specificamente tale altro supporto. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la comunicazione di informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d’affari tra l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente o le loro rispettive società di gestione, da un lato, e il detentore di quote dall’altro se vi è la prova che il detentore di quote ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del detentore di quote di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto d’affari può essere considerata come un elemento di prova.
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Metodo per fornire le informazioni ai detentori di quote (Art. 7 Direttiva (UE) 2010/44) — Testo vigente | Portale Normativo