Art. 6
Nuovi detentori di quote
In vigore dal 1 lug 2010
Nuovi detentori di quote
Tra la data in cui il documento di informazione a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE viene fornito ai detentori di quote e la data in cui la fusione acquista efficacia, il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono forniti a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente o chiede di ricevere copie del regolamento o dell’atto costitutivo, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei due OICVM.
Storico versioni
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