Art. 6

Nuovi detentori di quote

In vigore dal 1 lug 2010
Nuovi detentori di quote Tra la data in cui il documento di informazione a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE viene fornito ai detentori di quote e la data in cui la fusione acquista efficacia, il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono forniti a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote dell’OICVM oggetto di fusione o dell’OICVM ricevente o chiede di ricevere copie del regolamento o dell’atto costitutivo, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei due OICVM.
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Nuovi detentori di quote (Art. 6 Direttiva (UE) 2010/44) — Testo vigente | Portale Normativo