Art. 4

Disposizioni specifiche relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote

In vigore dal 1 lug 2010
Disposizioni specifiche relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote 1.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione includano: a) dati dettagliati in merito a qualsiasi differenza nei diritti dei detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione prima e dopo l’acquisizione di effetto della fusione proposta; b) se le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM oggetto di fusione e le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente collocano gli indicatori sintetici di rischio e rendimento in categorie diverse o identificano rischi sostanziali diversi nella parte descrittiva di accompagnamento, un raffronto di tali differenze; c) un raffronto di tutte le spese, le commissioni e gli oneri dei due OICVM sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori; d) se l’OICVM oggetto di fusione applica una commissione legata al rendimento, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui la fusione acquista efficacia; e) se l’OICVM ricevente applica una commissione legata al rendimento, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo dei detentori di quote che in precedenza detenevano quote nell’OICVM oggetto di fusione; f) laddove l’articolo 46 della direttiva 2009/65/CE permette di addebitare i costi connessi con la preparazione e il completamento della fusione all’OICVM oggetto di fusione o all’OICVM ricevente o a qualsiasi detentore di quote, i dettagli circa l’attribuzione di tali costi; g) l’indicazione se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM oggetto di fusione intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima che la fusione acquisti efficacia. 2.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/65/CE indicano anche se la società di gestione o la società di investimento dell’OICVM ricevente si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio dell’OICVM ricevente e se intenda procedere ad un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che la fusione acquisti efficacia. 3.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE includano: a) le modalità dettagliate di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo OICVM; b) l’indicazione di come si possa ottenere la relazione del revisore indipendente o del depositario di cui all’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE. 4.   Gli Stati membri prescrivono che, se le condizioni della fusione proposta includono un pagamento in contante a norma dell’, paragrafo 1, lettera p), punti i), e ii), della direttiva 2009/65/CE, le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione contengano dati dettagliati sul pagamento proposto, compreso quando e come i detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante. 5.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire conformemente all’articolo 43, paragrafo 3, lettera d), includano: a) laddove rilevante in base al diritto nazionale per lo specifico OICVM, la procedura in base alla quale si chiederà ai detentori di quote di approvare la proposta di fusione e quali disposizioni verranno prese per informarli del risultato; b) dati dettagliati in merito a qualsiasi prevista sospensione delle negoziazioni delle quote volta a consentire di realizzare la fusione in modo efficiente; c) quando acquisirà efficacia la fusione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE. 6.   Gli Stati membri assicurano che nei casi in cui, in base al diritto nazionale cui è soggetto lo specifico OICVM, la proposta di fusione deve essere approvata dai detentori di quote, le informazioni possano contenere una raccomandazione della rispettiva società di gestione o del consiglio di amministrazione della società di investimento in merito alla linea d’azione. 7.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione includano: a) il periodo nel corso del quale i detentori di quote hanno la facoltà di continuare ad effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi di quote dell’OICVM oggetto di fusione; b) il momento in cui i detentori di quote che non si avvalgono dei loro diritti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE entro la scadenza rilevante hanno la facoltà di esercitare i loro diritti in quanto detentori di quote dell’OICVM ricevente; c) la spiegazione che, nei casi in cui la proposta di fusione deve essere approvata dai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione in base al diritto nazionale e la proposta è approvata dalla maggioranza necessaria, i detentori di quote che votano contro la proposta o che non votano affatto e che non si avvalgono dei loro diritti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE entro la scadenza rilevante diventano detentori di quote dell’OICVM ricevente. 8.   Se all’inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di fusione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni.
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Disposizioni specifiche relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote (Art. 4 Direttiva (UE) 2010/44) — Testo vigente | Portale Normativo