Art. 3
Disposizioni generali relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote
In vigore dal 1 lug 2010
Disposizioni generali relative al contenuto delle informazioni da fornire ai detentori di quote
1. Gli Stati membri prescrivono che le informazioni da fornire ai detentori di quote a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE siano redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico che permetta ai detentori di quote di formarsi un giudizio informato circa l’impatto della proposta di fusione sul loro investimento.
Nel caso di una proposta di fusione transfrontaliera, l’OICVM oggetto di fusione e l’OICVM ricevente spiegano in un linguaggio semplice qualsiasi condizione o procedura riguardante rispettivamente l’altro OICVM che differisca da quelle comunemente utilizzate nell’altro Stato membro.
2. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM oggetto di fusione soddisfano le esigenze degli investitori che non dispongono di previe conoscenze in merito alle caratteristiche dell’OICVM ricevente o alle sue modalità operative. Esse richiamano la loro attenzione sulle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente e ne raccomandano la lettura.
3. Le informazioni da fornire ai detentori di quote dell’OICVM ricevente si concentrano sull’operazione di fusione e sul suo impatto potenziale sull’OICVM ricevente.
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