Art. 6
Responsabilità dei distributori
In vigore dal 19 mag 2010
Responsabilità dei distributori
Gli Stati membri garantiscono che:
a)
i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;
b)
riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un’adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica.
Storico versioni
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