Art. 8
Libera circolazione
In vigore dal 19 mag 2010
Libera circolazione
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e dell’atto delegato applicabile e sono conformi ad essi.
2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e agli atti delegati. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell’, l’accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che dette informazioni non siano corrette.
Storico versioni
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