Art. 5

Responsabilità dei fornitori

In vigore dal 19 mag 2010
Responsabilità dei fornitori Gli Stati membri garantiscono che: a) i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all’atto delegato; b) i fornitori producano una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l’esattezza dei dati che figurano sull’etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene: i) la descrizione generale del prodotto; ii) se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati; iii) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni dell’Unione; iv) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l’identificazione di tali modelli. A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione; c) i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto interessato. Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’autorità competente dello Stato membro o della Commissione; d) riguardo all’etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate; e) oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda relativa al prodotto; f) i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest’ultimo fornisce le schede insieme all’ulteriore documentazione fornita con il prodotto; g) i fornitori siano responsabili dell’esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite; h) si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull’etichetta o nella scheda.
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