Art. 4
Obblighi in materia di informazione
In vigore dal 19 mag 2010
Obblighi in materia di informazione
Gli Stati membri garantiscono che:
a)
le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso e le informazioni complementari siano, ai sensi degli atti delegati adottati a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un’etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all’utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell’ambito di una vendita a distanza, anche via Internet;
b)
le informazioni di cui alla lettera a) riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dal relativo atto delegato;
c)
la pubblicità di uno specifico modello di prodotto connesso all’energia disciplinato da un atto delegato previsto dalla presente direttiva, in cui figurano informazioni connesse al consumo energetico o sul prezzo, faccia riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto;
d)
il materiale tecnico promozionale in materia di prodotti connessi all’energia che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure on line) fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto.
Storico versioni
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