Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 mag 2010
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«prodotto connesso all’energia» o «prodotto», qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nell’Unione, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all’energia disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;
b)
«scheda», una tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;
c)
«altre risorse essenziali», acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;
d)
«informazioni complementari», altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali sulla base di dati quantificabili;
e)
«impatto diretto», l’impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia durante l’uso;
f)
«impatto indiretto», l’impatto dei prodotti che non consumano energia ma contribuiscono alla conservazione dell’energia durante l’uso;
g)
«distributore», qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;
h)
«fornitore», il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;
i)
«immissione sul mercato», rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno dell’Unione, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
j)
«messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale nell’Unione;
k)
«uso non autorizzato dell’etichetta», l’uso dell’etichetta, da parte di un soggetto diverso dalle autorità dello Stato membro o delle istituzioni dell’Unione europea, in una maniera non prevista dalla presente direttiva o da un atto delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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