Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 mag 2010
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. 2.   La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso. 3.   La presente direttiva non riguarda: a) i prodotti usati; b) i mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; c) la piastrina, o l’equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.
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