Art. 9

Appalti pubblici e incentivi

In vigore dal 19 mag 2010
Appalti pubblici e incentivi 1.   Se un prodotto è contemplato da un atto delegato le amministrazioni aggiudicatrici che concludono appalti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (8), che non rientrano nei settori esclusi in virtù dei suoi articoli da 12 a 18, cercano di acquistare soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica. Gli Stati membri possono inoltre richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare soltanto prodotti che soddisfano tali criteri. Gli Stati membri possono subordinare l’applicazione dei criteri a efficienza in termini di costi, fattibilità economica, idoneità tecnica e adeguata concorrenza. 2.   Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo pari o superiore alle soglie di cui all’ della direttiva 2004/18/CE. 3.   Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto contemplato da un atto delegato, essi si prefiggono i massimi livelli di prestazione inclusa la migliore classe di efficienza energetica di cui al relativo atto delegato. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini della presente direttiva. 4.   Quando gli Stati membri prevedono incentivi per determinati prodotti, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono e producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati, tranne quando impongono livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell’atto delegato. Gli Stati membri possono imporre livelli di prestazione più elevati della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica nell’atto delegato.
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