Art. 6 · Responsabilità dei distributori

Art. 6

Responsabilità dei distributori

In vigore dal 19 mag 2010
Responsabilità dei distributori Gli Stati membri garantiscono che: a) i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali; b) riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un’adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica.
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