Art. 26

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. Il certificato: a) è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario; b) è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario; c) accompagna l’invio nel suo esemplare originale; d) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l’importazione dal paese terzo; e) ha una validità di 5 giorni; f) è costituito da un unico foglio; g) è previsto per un unico destinatario; h) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato. 2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 26 Direttiva (UE) 2009/158 — Testo vigente | Portale Normativo