Art. 26
In vigore dal 30 nov 2009
1. Il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.
Il certificato:
a)
è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;
b)
è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario;
c)
accompagna l’invio nel suo esemplare originale;
d)
attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l’importazione dal paese terzo;
e)
ha una validità di 5 giorni;
f)
è costituito da un unico foglio;
g)
è previsto per un unico destinatario;
h)
reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.
2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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