Art. 27

In vigore dal 30 nov 2009
Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate. Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri. I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese. La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 27 Direttiva (UE) 2009/158 — Testo vigente | Portale Normativo