Art. 30

In vigore dal 30 nov 2009
Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione è condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame.
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