Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento a causa del tipo di costruzione se essi sono muniti del marchio di omologazione CE. Uno Stato membro può tuttavia vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento muniti del marchio di omologazione CE se essi non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione CE. Il suddetto Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti presi e motiva la propria decisione.
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Art. 5 Direttiva (UE) 2009/144 — Testo vigente | Portale Normativo