Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
1. Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) si intende qualsiasi veicolo a motore a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
2. La presente direttiva è applicabile soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1 muniti di pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Storico versioni
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