Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri attribuiscono al fabbricante di un trattore, di un parabrezza o di un altro vetro ovvero di un dispositivo meccanico di collegamento, oppure al rispettivo mandatario, un marchio di omologazione CE conforme agli esempi di cui all’allegato III o all’allegato IV per ogni tipo di uno degli elementi di cui sopra, per cui essi rilasciano l'omologazione CE secondo l'. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti opportuni per impedire l'uso di marchi di omologazione i quali possano generare confusione tra dispositivi di un tipo per cui è stata rilasciata un'omologazione CE conformemente all' e altri dispositivi.
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