Art. 7

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE constata che più parabrezza e altri vetri ovvero dispositivi meccanici di collegamento muniti dello stesso marchio di omologazione CE non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione, esso prende i provvedimenti necessari per ristabilire la conformità della produzione con il tipo omologato. Le autorità competenti di tale Stato membro informano le autorità competenti degli altri Stati membri in merito ai provvedimenti presi che possono estendersi fino al ritiro dell'omologazione CE se la mancata conformità è notevole e reiterata. Tali autorità prendono gli stessi provvedimenti se le autorità competenti di un altro Stato membro le informano di una mancata conformità di questo tipo. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, in merito al ritiro di un'omologazione CE da esse rilasciata, e indicano i motivi.
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Art. 7 Direttiva (UE) 2009/144 — Testo vigente | Portale Normativo