Art. 5
In vigore dal 30 nov 2009
Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento a causa del tipo di costruzione se essi sono muniti del marchio di omologazione CE.
Uno Stato membro può tuttavia vietare l'immissione sul mercato di parabrezza e di altri vetri ovvero di dispositivi meccanici di collegamento muniti del marchio di omologazione CE se essi non sono conformi al tipo per cui è stata rilasciata l'omologazione CE.
Il suddetto Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti presi e motiva la propria decisione.
Storico versioni
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