Art. 48

Funzione attuariale

In vigore dal 25 nov 2009
Funzione attuariale 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione attuariale efficace che: a) coordini il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisca l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche; c) valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) raffronti le migliori stime con i dati tratti dall’esperienza; e) informi l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito all’affidabilità e all’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) supervisioni il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’; g) esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale; h) esprima un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione; e i) contribuisca ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’, in particolare rispetto alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5 e rispetto alla valutazione di cui all’. 2.   La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un’esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili.
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Funzione attuariale (Art. 48 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo