Art. 44
Gestione dei rischi
In vigore dal 25 nov 2009
Gestione dei rischi
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze.
Tale sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, con adeguata considerazione delle persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali.
2. Il sistema di gestione dei rischi copre i rischi da includere nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’, paragrafo 4, nonché i rischi che sono completamente o parzialmente esclusi da detto calcolo.
Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno i seguenti settori:
a)
sottoscrizione e costituzione di riserve;
b)
gestione delle attività e delle passività;
c)
investimenti, in particolare derivati e impegni simili;
d)
gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e)
gestione dei rischi operativi;
f)
riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio.
La politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 3 comprende le politiche riguardanti il secondo comma, lettere da a) ad f) del presente paragrafo.
3. Per quanto riguarda il rischio di investimento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano di rispettare il capo VI, sezione 6.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi.
5. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato conformemente agli , la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti compiti aggiuntivi:
a)
costruire e applicare il modello interno;
b)
testare e convalidare il modello interno;
c)
documentare il modello interno ed eventuali modifiche successive ad esso apportate;
d)
analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche in materia;
e)
informare l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito ai risultati del funzionamento del modello interno, proponendo i settori passibili di miglioramenti e aggiornando tale organo in merito agli sforzi fatti per migliorare le carenze individuate in precedenza.
Storico versioni
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