Art. 49

Esternalizzazione

In vigore dal 25 nov 2009
Esternalizzazione 1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni o qualsiasi attività assicurativa o riassicurativa. 2.   L’esternalizzazione di funzioni o attività operative sostanziali o importanti non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti: a) un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell’impresa interessata; b) l’incremento indebito del rischio operativo; c) un pregiudizio della capacità delle autorità di vigilanza di controllare che l’impresa adempia a tutti i propri obblighi; d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano tempestivamente le autorità di vigilanza prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività cruciali o importanti nonché di importanti sviluppi successivi riguardanti tali funzioni o attività.
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Esternalizzazione (Art. 49 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo