Art. 49
Esternalizzazione
In vigore dal 25 nov 2009
Esternalizzazione
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni o qualsiasi attività assicurativa o riassicurativa.
2. L’esternalizzazione di funzioni o attività operative sostanziali o importanti non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:
a)
un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell’impresa interessata;
b)
l’incremento indebito del rischio operativo;
c)
un pregiudizio della capacità delle autorità di vigilanza di controllare che l’impresa adempia a tutti i propri obblighi;
d)
la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano tempestivamente le autorità di vigilanza prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività cruciali o importanti nonché di importanti sviluppi successivi riguardanti tali funzioni o attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-49