Art. 45

Valutazione interna del rischio e della solvibilità

In vigore dal 25 nov 2009
Valutazione interna del rischio e della solvibilità 1.   Nell’ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione e impresa di riassicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità. Tale valutazione riguarda per lo meno: a) il fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa; b) l’osservanza continua dei requisiti patrimoniali previsti al capo VI, sezioni 4 e 5 e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche previsti al capo VI, sezione 2; c) la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa interessata si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’, paragrafo 3, calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2 o con un modello interno parziale o completo conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’impresa interessata mette in atto processi, commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, che le consentano di individuare e valutare correttamente i rischi cui è o potrebbe essere esposta nel breve e lungo termine. L’impresa dimostra i metodi utilizzati in tale valutazione. 3.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), quando è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione del rischio interno nella misura del rischio e calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità. 4.   La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa ed è presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche dell’impresa. 5.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eseguono la valutazione di cui al paragrafo 1 periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano le autorità di vigilanza in merito ai risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell’ambito delle informazioni da fornire ai sensi dell’. 7.   La valutazione interna del rischio e della solvibilità non serve ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. Il requisito patrimoniale di solvibilità é adeguato soltanto a norma dell’, degli articoli da 231 a 233 e dell’.
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Valutazione interna del rischio e della solvibilità (Art. 45 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo