Art. 101

Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

In vigore dal 25 nov 2009
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità 1.   Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato in base al presupposto della continuità aziendale dell’impresa interessata. 3.   Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Esso copre l’attività esistente nonché le nuove attività che si prevede vengano iscritte nel corso dei dodici mesi successivi. Per quanto riguarda l’attività esistente, esso copre esclusivamente le perdite inattese. Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno. 4.   Il requisito patrimoniale di solvibilità copre quanto meno i seguenti rischi: a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita; b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita; c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia; d) il rischio di mercato; e) il rischio di credito; f) il rischio operativo. Il rischio operativo di cui al primo comma, lettera f) include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione. 5.   Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, purché il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall’uso di tali tecniche.
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Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (Art. 101 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo