Art. 102
Frequenza del calcolo
In vigore dal 25 nov 2009
Frequenza del calcolo
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all’anno e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a detenere fondi propri ammissibili tali da coprire l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono costantemente sotto controllo l’importo dei fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità.
Se il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l’impresa in questione ricalcola immediatamente il requisito patrimoniale di solvibilità e lo comunica alle autorità di vigilanza.
2. Quando vi siano elementi che suggeriscono che il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa interessata di ricalcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-102