Art. 238

Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità 1.   Fatto salvo l’, il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo. 2.   Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all’ e l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia ritenga che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, nei casi di cui all’, proporre di fissare una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di tale impresa figlia risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui detta maggiorazione non sarebbe appropriata, di imporre all’impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. L’autorità di vigilanza discute le proprie proposte nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e comunica le ragioni di dette proposte sia all’impresa figlia che al collegio delle autorità di vigilanza. 3.   Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato sulla base della formula standard e l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula standard, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, in circostanze eccezionali, proporre all’impresa di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, a norma dell’, o, nei casi di cui all’, di fissare una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia. L’autorità di vigilanza discute la propria proposta nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e comunica le ragioni di tale proposta sia all’impresa figlia che al collegio delle autorità di vigilanza. 4.   Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulla proposta dell’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia e su altre eventuali misure. 5.   In caso di disaccordo tra l’autorità di vigilanza e l’autorità di vigilanza del gruppo entro il termine di un mese dalla proposta dell’autorità di vigilanza, la questione è rinviata per consultazione al CEIOPS, che formula il suo parere entro due mesi da tale rinvio. L’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia tiene debitamente conto di detto parere nella sua decisione finale. La decisione è pienamente motivata e tiene conto dei pareri, comprese le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza, nonché del parere del CEIOPS. La decisione è trasmessa all’impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.
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Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità (Art. 238 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo