Art. 82

Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotino di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle loro riserve tecniche. Qualora, in circostanze specifiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non abbiano dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile a un gruppo o ad un sottogruppo delle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, possono utilizzare approssimazioni adeguate, inclusi metodi caso per caso, per il calcolo della migliore stima.
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Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche (Art. 82 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo