Art. 84
Adeguatezza del livello delle riserve tecniche
In vigore dal 25 nov 2009
Adeguatezza del livello delle riserve tecniche
Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano l’adeguatezza del livello delle loro riserve tecniche, nonché l’applicabilità e la pertinenza dei metodi applicati e l’adeguatezza dei dati statistici sottostanti utilizzati.
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