Art. 84

Adeguatezza del livello delle riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Adeguatezza del livello delle riserve tecniche Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano l’adeguatezza del livello delle loro riserve tecniche, nonché l’applicabilità e la pertinenza dei metodi applicati e l’adeguatezza dei dati statistici sottostanti utilizzati.
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Adeguatezza del livello delle riserve tecniche (Art. 84 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo