Art. 85
Incremento delle riserve tecniche
In vigore dal 25 nov 2009
Incremento delle riserve tecniche
Nella misura in cui il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non sia conforme agli articoli da 76 a 83, le autorità di vigilanza possono richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino a raggiungere il livello determinato conformemente a tali articoli.
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