Art. 85 · Incremento delle riserve tecniche

Art. 85

Incremento delle riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Incremento delle riserve tecniche Nella misura in cui il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non sia conforme agli articoli da 76 a 83, le autorità di vigilanza possono richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino a raggiungere il livello determinato conformemente a tali articoli.
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