Art. 84 · Adeguatezza del livello delle riserve tecniche

Art. 84

Adeguatezza del livello delle riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Adeguatezza del livello delle riserve tecniche Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano l’adeguatezza del livello delle loro riserve tecniche, nonché l’applicabilità e la pertinenza dei metodi applicati e l’adeguatezza dei dati statistici sottostanti utilizzati.
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