Art. 82
Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche
In vigore dal 25 nov 2009
Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotino di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle loro riserve tecniche.
Qualora, in circostanze specifiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non abbiano dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile a un gruppo o ad un sottogruppo delle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, possono utilizzare approssimazioni adeguate, inclusi metodi caso per caso, per il calcolo della migliore stima.
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