Art. 246
Vigilanza sul sistema di governance
In vigore dal 25 nov 2009
Vigilanza sul sistema di governance
1. I requisiti di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo.
Fatto salvo il primo comma, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell’, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello del gruppo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, i meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno quanto segue:
a)
meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;
b)
valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi.
3. I sistemi e le procedure di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggetti al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo conformemente alle disposizioni del capo III.
4. Gli Stati membri impongono all’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o alla società di partecipazione assicurativa di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall’. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dall’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.
Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all’, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa forniscono all’autorità di vigilanza del gruppo un’analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.
Fatto salvo l’accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa può, se vuole, procedere a tutte le valutazioni di cui all’ a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.
Prima di concedere un accordo conformemente al terzo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.
Se sceglie l’opzione prevista al terzo comma, il gruppo presenta il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate allo stesso tempo. L’esercizio di tale opzione non esenta le imprese figlie interessate dall’obbligo di assicurare che i requisiti di cui all’ siano soddisfatti.
Storico versioni
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