Art. 244
Vigilanza sulla concentrazione di rischi
In vigore dal 25 nov 2009
Vigilanza sulla concentrazione di rischi
1. La vigilanza sulla concentrazione di rischi a livello di gruppo è esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, all’ e al capo III.
2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione o le società di partecipazione assicurativa segnalino, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, all’autorità di vigilanza del gruppo ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo.
Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.
Le concentrazioni dei rischi sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.
3. L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica il tipo di rischio che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza.
Nel definire il tipo di rischio, o nel formulare il loro parere in proposito, l’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto del gruppo in questione e della sua struttura di gestione dei rischi.
Per individuare le concentrazioni dei rischi significative da segnalare, l’autorità di vigilanza del gruppo impone, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, soglie adeguate basate sui requisiti del capitale di solvibilità, sulle riserve tecniche o su entrambi.
Nell’esame delle concentrazioni dei rischi, l’autorità di vigilanza del gruppo sorveglia in particolare il possibile rischio di contagio nel gruppo, il rischio di conflitto di interessi e il livello o il volume dei rischi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può adottare misure di attuazione in materia di definizione e di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative e della relativa segnalazione.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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