Art. 248
Diritti e obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo e delle altre autorità di vigilanza – Collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Diritti e obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo e delle altre autorità di vigilanza – Collegio delle autorità di vigilanza
1. Tra i diritti e gli obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo in merito alla vigilanza di gruppo rientra quanto segue:
a)
il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la divulgazione di informazioni importanti per i compiti di vigilanza di un’autorità di vigilanza;
b)
il riesame da parte delle autorità di vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria del gruppo;
c)
la valutazione del rispetto da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione di rischi e di operazioni infragruppo di cui agli articoli da 218 a 245;
d)
la valutazione del sistema di governance del gruppo, di cui all’, e del rispetto da parte dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa partecipante dei requisiti di cui agli ;
e)
la pianificazione e il coordinamento, tramite riunioni regolari organizzate almeno su base annuale o tramite ogni altro mezzo idoneo, delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, in cooperazione con le autorità di vigilanza interessate e tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo;
f)
altri compiti, misure e decisioni assegnate all’autorità di vigilanza del gruppo dalla presente direttiva o derivanti dall’applicazione della presente direttiva, in particolare l’espletamento della procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo di cui agli e della procedura di autorizzazione ad applicare il regime di cui agli articoli da 237 a 240.
2. Per agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza del gruppo di cui al paragrafo 1, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di vigilanza del gruppo.
Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, scambio d’informazioni e consultazione fra le autorità di vigilanza che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza, siano effettivamente applicate in conformità del titolo III, al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.
3. Sono affiliate al collegio delle autorità di vigilanza l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui hanno sede tutte le imprese figlie.
Anche le autorità di vigilanza di succursali significative e imprese partecipate sono ammesse a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza. La loro partecipazione è tuttavia limitata all’obiettivo di uno scambio efficace di informazioni.
Affinché il collegio delle autorità di vigilanza operi in modo efficiente, può essere necessario che alcune attività siano svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza all’interno del collegio stesso.
4. Fatte salve le misure adottate a norma della presente direttiva, l’istituzione e il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza si basa su accordi di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza del gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate.
In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza può deferire la questione al CEIOPS.
L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate, prende in debita considerazione i pareri formulati dal CEIOPS entro due mesi dalla loro ricezione, prima di adottare una decisione definitiva. La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere del CEIOPS. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza interessate.
5. Fatte salve le misure adottate ai sensi della presente direttiva, gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 4 specificano le procedure concernenti:
a)
il processo decisionale delle autorità di vigilanza interessate di cui agli ;
b)
la consultazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all’, paragrafo 5.
Fatti salvi i diritti e gli obblighi attribuiti dalla presente direttiva all’autorità di vigilanza del gruppo e alle altre autorità di vigilanza, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti all’autorità di vigilanza del gruppo o alle altre autorità di vigilanza nei casi in cui ciò accresca l’efficienza della vigilanza del gruppo e non pregiudichi le attività di vigilanza dei membri del collegio delle autorità di vigilanza rispetto alle loro responsabilità individuali.
Inoltre, gli accordi di coordinamento possono prevedere le procedure per:
a)
la consultazione tra le autorità di vigilanza interessate, con particolare riferimento agli articoli da 213 a 217, da 219 a 221, 227, da 244 a 246, 250, 256, 260 e 262;
b)
la cooperazione con altre autorità di vigilanza.
6. Il CEIOPS elabora orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza basandosi sull’esame complessivo dei loro lavori, teso a valutare il livello di convergenza tra collegi. Tale esame è effettuato almeno ogni tre anni. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di vigilanza del gruppo comunichi al CEIOPS le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini di tale esame.
7. La Commissione adotta misure di attuazione per il coordinamento della vigilanza del gruppo ai fini dei paragrafi da 1 a 6, compresa la definizione di «succursale significativa».
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-248