Art. 236

Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: condizioni

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: condizioni Gli Stati membri prevedono che le disposizioni degli si applicano ad ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’impresa figlia, in merito alla quale l’autorità di vigilanza del gruppo non ha adottato una decisione conformemente all’, paragrafo 2, è inclusa nella vigilanza di gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza del gruppo a livello dell’impresa madre conformemente al presente titolo; b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell’impresa madre coprono l’impresa figlia, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell’impresa figlia da parte dell’impresa madre; c) l’impresa madre ha ricevuto l’accordo di cui all’, paragrafo 4, terzo comma; d) l’impresa madre ha ricevuto l’accordo di cui all’, paragrafo 2; e) l’impresa madre ha presentato una domanda di autorizzazione a essere assoggettata agli , e la richiesta è stata oggetto di una decisione favorevole conformemente alla procedura di cui all’.
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Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: condizioni (Art. 236 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo