Art. 256

Relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria

In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate o alle società di partecipazione assicurativa di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, mutatis mutandis, l’ e gli articoli da 53 a 55. 2.   Previo accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o una società di partecipazione assicurativa può, se vuole, presentare un’unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli e da 53 e 55. Prima di concedere l’accordo conformemente al primo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi. 3.   Se la relazione di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni che l’autorità di vigilanza che ha autorizzato un’impresa figlia del gruppo impone ad imprese analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l’autorità di vigilanza interessata ha il potere di richiedere all’impresa figlia interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie. 4.   La Commissione adotta misure di attuazione che specificano maggiormente le informazioni da pubblicare e i mezzi di pubblicazione da utilizzare per quanto concerne la singola relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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Relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria (Art. 256 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo