Art. 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa

In vigore dal 25 nov 2009
Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità di gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa in applicazione degli articoli da 220, paragrafo 2, a 233. Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-235

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa (Art. 235 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo