Art. 233
Metodo 2 (metodo alternativo): metodo della deduzione e dell’aggregazione
In vigore dal 25 nov 2009
Metodo 2 (metodo alternativo): metodo della deduzione e dell’aggregazione
1. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra i seguenti elementi:
a)
i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al paragrafo 2;
b)
il valore della partecipazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, di cui al paragrafo 3.
2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono la somma dei seguenti elementi:
a)
i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
b)
la quota proporzionale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.
3. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato è la somma dei seguenti elementi:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;
b)
la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.
4. Quando la partecipazione in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata consiste, in tutto o in parte, in una proprietà indiretta, il valore nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate comprende il valore di tale proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive, e gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 3, lettera b), includono, rispettivamente, le corrispondenti quote proporzionali dei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.
5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate, o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, si applica, mutatis mutandis, l’.
6. Nel determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, calcolato conformemente al paragrafo 3, rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.
Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, può essere imposta una maggiorazione del requisito patrimoniale di gruppo aggregato.
Si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi da 1 a 5, unitamente alle misure di attuazione adottate a norma dell’, paragrafo 6.
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