Art. 232

Maggiorazione del capitale a livello di gruppo

In vigore dal 25 nov 2009
Maggiorazione del capitale a livello di gruppo Per determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo presta particolare attenzione ai casi in cui le circostanze di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a c) potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate sia imposta dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli , paragrafo 7. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso, può essere imposta una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi da 1 a 5, unitamente alle misure di attuazione adottate a norma dell’, paragrafo 6.
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Maggiorazione del capitale a livello di gruppo (Art. 232 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo