Art. 231

Modello interno di gruppo

In vigore dal 25 nov 2009
Modello interno di gruppo 1.   In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione. La domanda di cui al primo comma è presentata all’autorità di vigilanza del gruppo. L’autorità di vigilanza del gruppo informa senza indugio le altre autorità di vigilanza interessate. 2.   Le autorità di vigilanza interessate fanno quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità di vigilanza interessate. 3.   Nel corso del periodo di cui al paragrafo 2, l’autorità di vigilanza del gruppo e una delle altre autorità di vigilanza interessate possono consultare il CEIOPS. Il CEIOPS è altresì consultato se l’impresa partecipante lo richiede. In caso di consultazione del CEIOPS, tutte le autorità di vigilanza interessate sono informate e il periodo di cui al paragrafo 2 è prorogato di due mesi. 4.   In caso di mancata consultazione del CEIOPS conformemente al paragrafo 3, primo comma, e in assenza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo, quest’ultima chiede al CEIOPS, entro un termine di altri due mesi, di trasmettere il suo parere a tutte le autorità di vigilanza interessate. L’autorità di vigilanza del gruppo adotta una decisione entro tre settimane dalla trasmissione del parere, tenendone pienamente conto. 5.   Indipendentemente dalla circostanza che il CEIOPS sia stato consultato o meno, la decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo è pienamente motivata e tiene in considerazione i pareri espressi dalle altre autorità di vigilanza interessate. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. 6.   In mancanza di una decisione congiunta entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, l’autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda. Ai fini dell’adozione della sua decisione, l’autorità di vigilanza del gruppo prende debitamente in considerazione quanto segue: a) eventuali pareri e riserve delle altre autorità di vigilanza interessate formulati entro i termini previsti; b) il parere formulato dal CEIOPS, qualora esso sia stato consultato. La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalla posizione del CEIOPS. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. 7.   Se una delle autorità di vigilanza interessate ritiene che il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, conformemente all’, imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall’applicazione di tale modello interno. In circostanze eccezionali, in cui la maggiorazione del requisito patrimoniale non sarebbe appropriata, l’autorità di vigilanza può imporre all’impresa interessata di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2. In conformità dell’, paragrafo 1, lettere a) e c), l’autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall’applicazione della formula standard. L’autorità di vigilanza fornisce le ragioni delle decisioni di cui al primo e al secondo comma sia all’impresa di assicurazione o di riassicurazione che all’autorità di vigilanza del gruppo.
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Modello interno di gruppo (Art. 231 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo