Art. 235
Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa
In vigore dal 25 nov 2009
Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa
Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità di gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa in applicazione degli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.
Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.
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