Art. 235 · Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa

Art. 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa

In vigore dal 25 nov 2009
Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità di gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa in applicazione degli articoli da 220, paragrafo 2, a 233. Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.
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