Art. 16

Armonizzazione piena

In vigore dal 16 set 2009
Armonizzazione piena 1.   Fatti salvi l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 3, sesto comma, l’, paragrafo 7, l’, paragrafo 4, l’ e l’, paragrafo 2, e nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni di armonizzazione, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva. 2.   Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica non deroghino, a discapito dei detentori di moneta elettronica, alle disposizioni di diritto nazionale che attuano le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.
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Armonizzazione piena (Art. 16 Direttiva (UE) 2009/110) — Testo vigente | Portale Normativo