Art. 5

Fondi propri

In vigore dal 16 set 2009
Fondi propri 1.   I fondi propri degli istituti di moneta elettronica, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo o all’ della presente direttiva. 2.   Per quanto riguarda le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente ad uno dei tre metodi (A, B o C) illustrati all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64/CE. Le autorità competenti decidono quale metodo è adeguato secondo la normativa nazionale. Per quanto riguarda l’attività di emissione di moneta elettronica, i requisiti relativi ai fondi propri degli istituti di moneta elettronica sono calcolati conformemente al metodo D di cui al paragrafo 3. Gli istituti di moneta elettronica dispongono in ogni momento di fondi propri superiori o uguali alla somma dei requisiti di cui al primo e al secondo comma. 3.   Metodo D: i fondi propri di un istituto di moneta elettronica per l’attività di emissione della moneta elettronica sono almeno pari al 2 % della moneta elettronica media in circolazione. 4.   Qualora un istituto di moneta elettronica svolga una delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che non sono legate all’emissione di moneta elettronica ovvero una delle attività di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a e), e l’importo della moneta elettronica in circolazione non sia previamente noto, le autorità competenti consentono a tale istituto di moneta elettronica di calcolare i suoi requisiti relativi ai fondi propri in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per l’emissione di moneta elettronica, purché tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti. Qualora un istituto di moneta elettronica non abbia concluso un periodo di attività sufficiente, i suoi requisiti relativi ai fondi propri sono calcolati sulla base della stima di moneta elettronica in circolazione indicata nel suo piano aziendale nel rispetto di eventuali adeguamenti del piano richiesti dalle autorità competenti. 5.   Sulla base di una valutazione dei processi di gestione dei rischi, delle banche dati riguardanti i rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di moneta elettronica, le autorità competenti possono imporre all’istituto di moneta elettronica di detenere un importo di fondi propri fino al 20 % superiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2, o autorizzare l’istituto di moneta elettronica a detenere un importo di fondi propri fino al 20 % inferiore all’importo che risulterebbe dall’applicazione del pertinente metodo conformemente al paragrafo 2. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri: a) quando l’istituto di moneta elettronica appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di moneta elettronica, di un ente creditizio, di un istituto di pagamento, di un’impresa di investimento, di una società di gestione patrimoniale o di un’impresa di assicurazione o riassicurazione; b) quando un istituto di moneta elettronica esercita attività diverse dall’emissione di moneta elettronica. 7.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo agli istituti di moneta elettronica inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri ai sensi della direttiva 2006/48/CE.
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