Art. 8

Relazioni con i paesi terzi

In vigore dal 16 set 2009
Relazioni con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri non applicano alle succursali di istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità, relativamente all’avvio e l’esercizio della loro attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello accordato agli istituti di moneta elettronica aventi la loro sede sociale all’interno della Comunità. 2.   Le autorità competenti notificano alla Commissione tutte le autorizzazioni per le succursali di istituti di moneta elettronica aventi la sede sociale al di fuori della Comunità. 3.   Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l’applicazione di disposizioni intese a garantire che le succursali di un istituto di moneta elettronica avente la sede sociale al di fuori della Comunità ricevano il medesimo trattamento in tutta la Comunità.
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Relazioni con i paesi terzi (Art. 8 Direttiva (UE) 2009/110) — Testo vigente | Portale Normativo