Art. 4
Capitale iniziale
In vigore dal 16 set 2009
Capitale iniziale
Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR.
Storico versioni
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