Art. 7

Requisiti di tutela

In vigore dal 16 set 2009
Requisiti di tutela 1.   Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa, conformemente all’, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2007/64/CE. I fondi ricevuti in forma di pagamento da uno strumento di pagamento non devono essere tutelati fintantoché non sono accreditati nel conto di pagamento degli istituti di moneta elettronica o messi altrimenti a loro disposizione in conformità dei requisiti relativi ai tempi di esecuzione di cui alla direttiva 2007/64/CE, ove applicabile. In ogni caso detti fondi sono tutelati al più tardi entro le cinque giornate operative, ai sensi dell’, punto 27), di tale direttiva, successive all’emissione della moneta elettronica. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono voci dell’attivo rientranti in una delle categorie di cui all’allegato I, punto 14), tabella 1, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (10), per le quali la copertura patrimoniale del rischio specifico non supera l’1,6 %, escluse tuttavia le altre voci qualificate definite al punto 15) di tale allegato. Ai fini del paragrafo 1, le attività sicure e a basso rischio sono altresì costituite da quote in un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che investe esclusivamente nelle attività indicate al primo comma. In casi eccezionali debitamente giustificati, le autorità competenti, sulla base di una valutazione della sicurezza, della maturità, del valore o di altri elementi di rischio delle attività di cui al primo e al secondo comma, possono stabilire quali delle suddette attività non costituiscono attività sicure e a basso rischio ai fini del paragrafo 1. 3.   L’ della direttiva 2007/64/CE si applica agli istituti di moneta elettronica per le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non sono legate alle attività di emissione di moneta elettronica. 4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 3, gli Stati membri o le loro autorità competenti possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, quale metodo deve essere utilizzato dagli istituti di moneta elettronica per tutelare i fondi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:110:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo